Pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli accordi approvati in Conferenza Stato-Regioni che definiscono i contenuti della formazione del datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e quella dei lavoratori. Durante la stessa Conferenza è stato dato parere favorevole alla realizzazione e al funzionamento del SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro e al trattamento dei dati.
In particolare, gli accordi raggiunti tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano riprendono gli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Per quanto riguarda i corsi di formazione per il datore di lavoro che intende svolgere la funzione di RSPP, vengono forniti i seguenti chiarimenti:
- il percorso formativo ha una durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore, in base alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- è consentito l’uso di piattaforme e-learning per lo svolgimento del percorso formativo;
- l’accordo non riguarda la formazione per lotta antincendio e primo soccorso;
- i corsi devono essere tenuti da docenti che abbiano almeno un’esperienza triennale di insegnamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
L’organizzazione dei corsi prevede l’individuazione di un responsabile, spesso nella figura del docente e permette un numero massimo di partecipanti pari a 35 e il 10% di assenze. Dopo aver effettuato la valutazione del rischio sul luogo di lavoro, il datore di lavoro potrà così decidere quale corso seguire:
- 16 ore per rischio basso;
- 32 ore per rischio medio;
- 48 ore per rischio alto;
Dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione, il datore di lavoro potrà accedere ad una verifica di apprendimento, con colloquio o test per verificare le competenze acquisite. Se la verifica avrà esito positivo, verrà rilasciata apposita certificazione. È previsto anche un aggiornamento periodico (quinquennale) che ha sempre una durata in base al livello di rischio: basso (6 ore), medio (10 ore) e alto (14 ore).
In riferimento alla formazione sulla sicurezza per il lavoratore si definisce, innanzitutto, l’organizzazione della formazione. Per ogni corso organizzato:
- ci deve essere un soggetto organizzatore del corso, che può essere anche il datore di lavoro;
- deve essere indicato un responsabile del corso, solitamente il docente;
- il numero dei partecipanti non deve superare le 35 unità;
- i partecipanti hanno l’obbligo di seguire il 90% delle ore di formazione;
- è necessario garantire comprensione ai lavoratori stranieri.
Per la modalità di fruizione, è permesso lo svolgimento dei corsi in aula o attraverso apprendimento in e-learning. La formazione deve avere una durata minima di 4 ore e i contenuti obbligatori riguardano i concetti di rischio, di danno, di prevenzione, di protezione e diritti e doveri delle figure coinvolte. Gli attestati vengono rilasciati sulla base:
- della frequenza del 90% delle ore di formazione per i lavoratori;
- della frequenza del 90% delle ore di formazione insieme al superamento della prova finale per i preposti e i dirigenti.
Anche per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con una durata minima di 6 ore e comprende approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e aggiornamenti sull’organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda.
Per maggiori informazioni consultare il documento sulla formazione del lavoratore e il documento sulla formazione del datore di lavoro.





