La sentenza 25359/2012 della sezione III della Cassazione mostra come l’esplicita accettazione, da parte del delegato, delle funzioni in materia di sicurezza assegnatagli dal datore di lavoro, sia un requisito imprescindibile per la delega.
La suddetta sentenza condanna il titolare dell’azienda che non può ritenersi estraneo al reato poiché la delega risulta priva del consenso del delegato.
Il datore di lavoro, infatti, è chiamato a dimostrare, nel proprio atto, la presenza di una chiara dicitura riguardante il trasferimento di funzioni in capo al delegato. Qualora questo elemento sia mancante, egli non può dichiararsi esente dalle responsabilità a lui attribuite in tema di sicurezza sul lavoro.
Tali requisiti si dimostrano necessari a causa del timore che, attraverso la delega, il datore di lavoro possa tentare di sottrarsi al proprio ruolo, ignorando i propri doveri e le relative responsabilità.
La Cassazione sottolinea, inoltre, come la delega debba essere espressa, inequivocabile e a favore di un soggetto competente e capace tecnicamente. Tale figura, accettando l’incarico, assume poteri decisionali e d’intervento. Tuttavia, il datore di lavoro è chiamato a vigilare sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni attribuitegli.
A tal proposito, l’articolo 16 del Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce come “la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.”
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