Qualche anno, probabilmente,non avremmo mai pensato di poter, attraverso un “semplice” sito web (con tutte le caratteristiche tecniche del caso), gestire le nostre informazioni sanitarie, inviarle al medico o alla ASL e tutto quel che l’attuale tecnologia ci consente.
Immaginiamo dunque quale possa essere il futuro.
Il progresso tecnologico sul web porta inevitabilmente con se alcune aree, potremmo dire, “oscure” soprattutto per quanto riguarda la privacy degli utenti e se ci riferiamo nello specifico ai siti web dedicati a trattare argomenti come la salute delle persone, capiamo bene che fare “luce” su queste aree oscure diventa la priorità.
A tal proposito è possibile trovare sul sito web del Garante della Privacy le Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute in merito agli adempimenti che i gestori dei siti web dedicati alla salute devono assolvere, organizzate in 4 capitoli:
- Premessa
- Ambito considerato
- Trattamento dei dati personali nei siti web esclusivamente dedicati alla salute
- Adempimenti dei gestori dei siti:
4.1. Siti web esclusivamente dedicati alla salute che prevedono la registrazione dell’utente
4.1.1. Informativa
4.1.2 Specifica “avvertenza di rischio”
4.1.3. Esercizio dei diritti
4.1.4. Misure di sicurezza
4.2. Siti web esclusivamente dedicati alla salute che non prevedono la registrazione dell’utente
4.2.1. Specifica “avvertenza di rischio”.
Come da indice sopra riportato la prima distinzione che appare evidente è la differenza di contenuti e quindi di indicazioni che il titolare della privacy deve conoscere a seconda se il sito web preveda la registrazione degli utenti o meno. In entrambi i casi è richiesto al gestore di rendere anche una specifica avvertenza di rischio che di fatto consiste nel rischio, appunto, di poter collegare i dati personali alla propria eventuale patologia.
Nel secondo caso, però, ovvero nel caso di siti web che non prevedono la registrazione degli utenti, pur essendo prevista tale avvertenza, ai gestori non è richiesto di rilasciare l’informativa di cui all’art. 13 dl Codice.
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