Con la direttiva Europea 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la Ce ha stabilito la libera circolazione dei lavoratori ed il riconoscimento degli attestati di formazione professionale, previa verifica della validità dei programmi attinenti la formazione da parte delle autorità preposte dallo Stato europeo ospitante.
Questo concetto può essere trasposto nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, pertanto i corsi sulla sicurezza sul lavoro, volti ad acquisire le qualifiche di responsabile e o di addetto al primo soccorso così come di addetto antincendio, devono considerarsi validi in tutto il territorio europeo, con la semplice avvertenza che lo Stato ospitante può richiedere verifiche e o adempimenti particolari “ad integrandum”, che però non inficiano la validità della qualifica stessa.
I corsi sulla sicurezza sul lavoro, in quanto scaturiscono da una direttiva europea, sono validi in tutti gli Stati membri, pur dovendo rispondere alle regole vigenti nei vari paesi UE.
Per puro tuziorismo, la direttiva è un atto che il Parlamento europeo, congiuntamente al Consiglio e alla Commissione, emana per adempiere gli obblighi previsti nel Trattato costitutivo della Comunità Europea.
Tale fonte di diritto comunitario è obbligatoria in tutti i suoi elementi, ma lascia spazio all’iniziativa legislativa dello Stato cui si rivolge: obbligatorio è il principio posto in ambito comunitario, facoltativa la scelta dello Stato membro di disciplinare la materia con i mezzi che ritiene più idonei, si parla in tal caso del c.d. “obbligo di risultato”.
A conferma di tale premessa, la legge n.626/94, emanata per disciplinare in modo unitario la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è frutto del recepimento di più di una direttiva, anzi inizialmente otto, per poi completarsi nel corso degli anni con il recepimento di direttive sempre più particolareggiate nei contenuti.
La richiesta di requisiti diversi a secondo dello Stato in cui si esercita il compito derivante dalla frequenza ai corsi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro è la sintesi del percorso storico culturale proprio di ciascun stato comunitario.
Il processo attuativo della Direttiva quadro negli Stati membri è avvenuto in modo graduale e superando non pochi ostacoli.
Fin dai primi anni ‘90 la Commissione aveva dato il via a procedimenti di infrazione per non conformità delle legislazioni nazionali interne rispetto a quanto deciso a livello comunitario.
Così già allora 11 Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Paesi Bassi, Svezia e Gran Bretagna, hanno attuato delle modifiche nelle loro legislazioni sulla sicurezza, eliminando le carenze riscontrate.
Dalla giurisprudenza esistente sulle decisioni della Corte di Giustizia europea si evince che l’orientamento più seguito è di carattere restrittivo, infatti i giudici europei per ridurre i margini di discrezionalità dei legislatori nazionali hanno fornito interpretazioni restrittive, “ad escludendum”, sulle norme comunitarie più dubbiose, prevedendo eventuali deroghe alle direttive europee soltanto in caso di decisioni favorevoli ai lavoratori.
In Italia, il testo del Dlgs 626/94 ha subito vari aggiornamenti dall’emanazione ad oggi, sia per l’emanazione di nuove norme sia a seguito delle pronunce della Corte di giustizia Europea.
In Francia la direttiva inizialmente è stata recepita in maniera quasi pedissequa, in modo estremamente formale proprio al fine di seguire la scia dettata dalla Comunità Europea; in realtà però, il diritto comunitario ha inciso profondamente sulla struttura normativa della legislazione francese in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, modificando in modo consistente alcuni principi cardine della normativa preesistente.
Le disposizioni di recepimento comunitario in Francia si applicano sia al settore pubblico, che privato, con la peculiarità che rispetto agli adempimenti richiesti sul controllo dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute, nonché sulla formazione è previsto un dettato normativo specifico per il settore pubblico; oltre alla possibilità riconosciuta di creazione di organismi ad hoc, quali: i comitati tecnici paritari e gli ACMO, nonché l’approccio multidisciplinare che caratterizza la medicina del lavoro.
Nell’ordinamento inglese l’impatto della direttiva quadro sulla legislazione preesistente ha provocato problemi di accostamento; infatti il sistema inglese già dal 1974 aveva adottato il c.d. “HSW Act”, i cui principi normativi nell’insieme sono stati mantenuti; i “nuova” hanno riguardato la partecipazione dei lavoratori, oltre alla costituzione di servizi di prevenzione, non previsti nella normativa anglosassone ed invece richiesti dall’Unione per la corretta applicazione degli obblighi richiesti in tema di sicurezza lavorativa, con l’esclusione di alcuni obblighi richiesti in merito a procedimenti specifici per processi che richiedono l’uso di materiali particolari e via via recepiti negli anni.
Nei paesi del nord Europa, Svezia, Danimarca e Finlandia, il recepimento della direttiva quadro è avvenuto con estrema facilità data la sostanziale conformità della legislazione preesistente con i principi affermati dal legislatore europeo.
Già nel 1978 la Svezia aveva adottato una legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il c.d. “Arbetsmiljolagen”, più conosciuto come Work Enviroment Act, applicabile a numerosi settori lavorativi, dipendente, scolastico, autonomo e pubblico.
In Svezia, la normativa dettagliata in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere emanata sia dal Governo, che dalla Work Enviroment Authority, un organismo ad hoc, sorto nel 2001 dalla fusione di 10 distretti dell’Ispettorato del Lavoro e del Consiglio nazionale della sicurezza e salute sul lavoro che supervisiona l’applicazione del dettato normativo, svolge attività di informazione e di educazione alla sicurezza e rappresenta il focal point dell’OSHA nel nord Europa.
Tale autorità non ha potere penale ma soltanto di indicare ai magistrati competenti l’inadempimento commesso; può emettere però sanzioni pecuniarie, amministrative.
La promozione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro in Svezia è basata sull’autonomia gestionale di centri locali autonomi coordinati dalla cima in seguito alla consultazione dei dirigenti territoriali.
Il modello svedese rappresenta l’optimum europeo anche se caratterizzato dalla tendenza alla deregulation, godendo l’Authority di un’ampia autonomia decisionale.
Avv. Mariangela Gazzea
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