È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 2011 il Decreto 23 settembre 2011, riguardante “Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanza estinguenti da destinare all’attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici“. Secondo quanto riportato nel Decreto, per aviazione generale si intede un traffico aereo diverso da voli di linea e commerciali, mentre le aviosuperfici sono le zone, diverse dagli aeroporti, che accolgono partenze e atterraggi del trasporto aereo di aviazione generale.
Negli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici è previsto un presidio di intervento di primo soccorso e lotta antincendio, che comprende le dotazioni da affidare al personale addetto. Il personale incaricato deve seguire un apposito corso di formazione antincedio e primo soccorso, che gli permetta di ricevere un’adeguata capacità tecnica, con rilascio di certificazione.
In particolare, devono essere presenti due unità operative, di cui (almeno) una abilitata. Le due unità operative devono essere dotate di automezzi attrezzati in grado di trasportarle. Su ogni automezzo, inoltre, devono esserci estinguenti e attrezzature tecniche. Tra queste:
- guanti resistenti alle fiamme;
- lampade portatili;
- cassetta di pronto soccorso;
- uniforme protettiva;
- cesoie, pinze, cacciaviti e tronchesi.
Il Decreto non può essere applicato negli aeroporti dedicati al traffico commerciale e ai voli di linea.





