Per il Ministero l’autocertificazione non sostituisce il DURC

martedì, 24 gennaio, 2012

Recentemente è stato chiesto al Ministero del Lavoro di fornire un parere univoco sulla questione autocertificazione e DURC in termini di sicurezza sul lavoro per le imprese edili. Le imprese operanti nel settore, hanno richiesto all’autorità competente il giudizio sulla documentazione obbligatoria e nello specifico sull’allegato XVII valido dal 1° Gennaio 2012 in relazione al Testo unico e alla normativa per la sicurezza sul lavoro.

Da quanto è emerso dalle dichiarazioni rilasciate, sembra proprio che le imprese non possono autocertificare da sole la regolarità contributiva e il rispetto della normativa e, i certificati saranno validi solo ed esclusivamente tra soggetti privati.

Il DURC, è un documento estremamente importante, esso attesta la regolarità di tutti i lavoratori in cantiere e ne determina le modalità contributive e degli obblighi dell’impresa verso INPS, INAIL e Cassa Edile. Deve essere esibito sempre prima di iniziare l’opera o meglio anche in fase di verifica della gara d’appalto; esso attesterà l’idoneità del cantiere allo svolgimento della professione.

Su tali tematiche si è quindi interessato il Ministero che ha in definitiva comunicato che: “l’introduzione dell’articolo 15 della legge 183/2011 non ha modificato il principio autocertificativo”, confermando quanto pensato in precedenza ovvero che le valutazioni professionali di un Organismo Tecnico, non possono essere sostituite da una semplice certificazione. Per quel che riguarda l’acquisizione del DURC da parte della pubblica amministrazione, (art. 71 Decreto del Presidente della Repubblica  n. 445/2000) si conferma che, l’amministrazione può acquisire agli atti un DURC non autocertificabile “da un soggetto i cui contenuti possono essere analizzati con le stesse modalità che prevede la modalità autocertificativa”.

Per approfondimenti rimandiamo alla nota ufficiale del Ministero del Lavoro a questo link.

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