“Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili”, è questo il nome del decreto legge 258/2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4/2/2011 e contemporaneamente reso noto dal portale della normativa sanitaria del Ministero della Salute.
Il decreto arriva a integrare e aggiornare il provvedimento 21 marzo 1973 che ancora oggi regola le “norme relative all’autorizzazione ed al controllo dell’idoneità degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e con sostanze d’uso personale”. Utensili, materiale per imballaggio e inscatolamento, contenitori, recipienti, destinati al consumo e all’abitudine alimentare.
L’integrazione apportata dal decreto entrato in vigore pochi giorni fa va a regolare gli aspetti della vecchia legge per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di oggetti, utensili e recipienti in acciaio.
Il decreto riguarda produttori, fabbricatori di materiali destinati all’uso alimentare, indicandone le corrette modalità di produzione in fase industriale e segnalazione di idoneità , etichettatura, finalizzate a una corretta comunicazione nei confronti del consumatore e una corretta comunicazione nei confronti degli organismi di controllo e di verifica.
D.M. 21 marzo 1973, oggetti di acciaio inossidabile
Pe quanto riguarda la produzione di ogetti le norme riguardanano la composizione chimica dei materiali, la temperatura della fabbricazione, la migrazione del cromo e del nichel, gli “attacchi” chimici e la durata della preparazione.
Per quanto riguarda invece la comunicazione, l’etichettatura rigurdano:
- “La denominazione per alimenti, ovvero una menzione specifica circa il loro uso, come ad esempio macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra
- L’eventuale indicazione delle condizioni particolari che devono essere rispettate al momento del loro impiego
- Il nome, o la ragione sociale, e l’indirizzo, o la sede sociale, ovvero il marchio
depositato del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito all’interno della Comunità Economica Europea
Il testo completo del Decreto 21 dicembre 2010 n. 258 concernente la disciplina igienica degli imballaggi è consultatabile sul sito della normativa sanitaria.
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