Pubblicato l’11 aprile sulla Gazzetta Ufficiale n.83 un aggiornamento del Ministero del Lavoro riguardante le applicazioni del D.lgs 81/08 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Si tratta di un decreto, che va a definire i criteri per la sicurezza delle aziende che effettuano lavori sotto tensione. Per il rilascio alle stesse delle autorizzazioni destinate a regolarne le attività.
Un decreto che riguarda: “i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V“. E che “in particolare si applica:
- Ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
- alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l’applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative“.
Decreto Interministeriale 4 febbraio 2011
Titolo completo del decreto è “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.M. 4 febbraio 2011 – Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“. Il passo del Testo unico, l’articolo al quale il provvedimento appena pubblicato fa riferimento, in cui si parla di lavori sotto tensione così testualmente recita:
“Art. 82. Lavori sotto tensione – 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)”.
Ovvero: “1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo
stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori
sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua purché:
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico
provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ad operare sotto tensione“.
L’autorizzazione ministeriale è soggetta a differenti parametri di valutazione, obblighi burocratici. Su ogni discriminante, è predominante e imprescindibile per le imprese il fatto di aver “ricevuto l’autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione”.
Oltre alle procedure utili per l’ottenimento dell’autorizzazione il decreto affronta e spiega come si debbano eseguire legalmente i lavori, l’adeguata “abilitazione dei lavoratori”, le “attrezzature” consone”, cosa si intenda per “parte attiva”, “messa a terra e in cortocircuito” “lavoro fuori tensione”, “sperimentazione sotto tensione”.
Indicazioni richiamate dalla “necessità di regolamentare il settore dei lavori elettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di lavoro da adottare, nonché alla elevata professionalità richiesta agli operatori del settore”.
Il testo completo (formato PDF) del Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011, lavori sotto tensione è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro
Consulenza per adeguarsi e seguire le indicazioni del Testo unico sulla sicurezza






