Nomina dell’RLS: Conformemente all’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, in ogni azienda o unità produttiva è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratore per la Sicurezza (RLS). Questa figura può essere individuata a livello aziendale (RLS), territoriale (RLST, art. 48), o di sito produttivo (RLSSP, art. 49). La nomina varia in base al numero di dipendenti: Corso Sicurezza sul Lavoro datore di lavoro Rischio Specifico basso medio alto Macchinari Attrezzature Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria. Tra le tante misure ivi elencate, particolare rilevanza assume l’obbligo della “eliminazione dei rischi e, ove non possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” e “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione e, infine, “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” .